Vogliamo segnalare a tutti i nostri lettori sperando che a loro volta ne possano dare un’ampia diffusione, di fare attenzione nella bolletta dell’acqua alla voce “tariffa di depurazione”.

IL CANONE DI DEPURAZIONE NON È DOVUTO SE IL GESTORE NON FORNISCE IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE se cioè la rete fognaria del luogo di residenza non è collettata ad un depuratore.
In questo caso (in osservanza del D.M. 30/09/2009) si ha diritto al rimborso del canone di depurazione pagato per il periodo di 5 anni anteriori alla richiesta.
La stessa V.U.S. s.p.a. da la possibilità di verificare sul proprio sito gli aventi diritto al rimborso per il territorio dei comuni dell’ATO 3, ma procederà al rimborso solo dopo la presentazione dell’apposito modulo di richiesta pubblicato sullo stesso sito di V.U.S. s.p.a..

http://www.vusspa.it/acqua/informativa-e-modulistica

Secondo il D.M. richiamato questo è l’ultimo anno in cui si può richiedere il rimborso, dopodichè tutto sarà prescritto!

La richiesta di rimborso può essere presentata entro il 16/10/2013.

 

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