Invece di dedicarsi alla ricostruzione di Norcia e delle sue frazioni, al recupero dell’ Ospedale Civico, al rilancio dell’economia locale, alla difficile situazione sanitaria dovuta alla pandemia, la Giunta comunale ha trovato il tempo di redigere la delibera n. 109 avente come oggetto il “conferimento di un incarico ad un legale per la tutela dell’immagine e l’onorabilità del Comune di Norcia“. Tale atto sarebbe pertanto volto a salvaguardare la dignità dell’Ente perseguendo in sede civile e penale tutti coloro che attraverso l’utilizzo di social network attentano al suo buon nome.
Ci permettiamo di ricordare agli illuminati amministratori che evidenziare alcune anomalie, in regime democratico, rientra nel diritto di critica. Si pensi ad esempio al cittadino che sui social scrive di un’amministrazione volta a destinare fondi eccessivi ad una Pro Loco e ne dia prova; oppure che sostenga che tali fondi incidano negativamente sul bilancio comunale. In tali ipotesi vige la libertà di espressione in quanto si rispetta il principio di continenza: la critica deve sempre essere riferita a fatti veri.
Per ciò che riguarda la critica espressa in un contesto di opposizione politica, la giurisprudenza ha affermato inoltre che essa costituisce attività speculativa e congetturale, attraverso la lettura o rivisitazione di fatti veri, per cui la stessa non può pretendersi del tutto asettica, quasi fedele riproposizione di quegli accadimenti, perché se così fosse sarebbe cronaca e non già giudizio di valore. La critica non può essere del tutto avulsa dalla realtà sostanziale, deve pur sempre riferirsi ad un determinato evento ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione, per l’appunto critica, di quello stesso fatto e dunque nella sua elaborazione.
Ci permettiamo al contrario di far notare alcuni ostacoli di natura contabile che riguardano l’affidamento dell’incarico con delibera di giunta ad un legale per la proposizione di una querela. Come stabilito dalla Corte dei conti (sez. reg. controllo per la Regione Lombardia 12 luglio 2011 n. 452) la presentazione della querela è atto di parte per il quale non è necessario il patrocinio e l’assistenza di un legale. Tra l’atro nella medesima delibera, non è nemmeno quantificato l’importo dell’affidamento diretto ma si rimanda ad una generica e successiva “eventuale gestione della spesa“.
Chiariti questi aspetti sostanziali ci chiediamo: esiste qualcuno che infanghi l’immagine e l’onorabilità di un Ente più di un sindaco che nell’esercizio delle proprie funzioni viene indagato e rinviato a giudizio per reati di natura urbanistico-paesaggistica, oppure per abuso d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione, falso e peculato?
Se questo atto rappresenti o meno il malcelato tentativo di scoraggiare oppositori e detrattori lo scopriremo presto; dal canto nostro ci rendiamo disponibili sin d’ora nell’argomentare in ogni sede ciascuno dei temi trattati nel corso degli ultimi nove anni su questo blog. “Veritas filia temporis”!

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