Con il presente post vorremmo quest’oggi porre l’attenzione sul Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000 meglio noto come Testo Unico delle Leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali.
Come nostro costume, traendo spunto dai riferimenti normativi, tenteremo di
coinvolgere i nostri numerosissimi visitatori in un ragionamento che riconduce il
suddetto testo di legge alla vita di tutti giorni e nello specifico, attraverso l’analisi
dell’articolo 63, affrontare il tema dell’incompatibilita’.
Non tutti sanno infatti che anche i nostri amministratori comunali sono assoggettati a
delle regole che garantiscono tra l’altro imparzialita’ giustizia ed equita’ tra essi ed
ogni singolo cittadino.
Pertanto, addentrandoci nella lettura dei vari commi, apprendiamo che “non puo’
ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale colui che, avendo un debito
liquido ed esigibile verso il comune sia stato legalmente messo in mora oppure,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte tasse e tributi, abbia ricevuto
invano notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602”.
In buona sostanza chiunque risultasse al momento della propria elezione e/o nomina,
debitore ad esempio delle ormai note ICI (all’epoca) IMU (successivamente)
TARSU (prima) TARES (poi) TARI o TASI o IUC magari di entrate extra tributarie
come le RETTE SCOLASTICHE non puo’ ricoprire la carica di consigliere comunale,
assessore, vicesindaco o sindaco.
Chiaramente il nostro e’ un discorso puramente teorico, dando assolutamente per
scontato come i nostri amministratori locali, al di la delle simpatie personali, siano
tutti perfettamente titolati a ricoprire le rispettive cariche risultando in possesso dei
requisiti richiesti. Diversamente, come potrebbero gli stessi non solo fornire il
famigerato buon esempio, scovare gli evasori perseguendoli ad ogni livello!?
Auspichiamo in tal senso che gli stessi, unitamente al SEGRETARIO COMUNALE
garante di trasparenza e legalita’, possano pubblicamente e quanto prima confutare tale
indispensabile condizione.
Altro tema e’ quello degli affidamenti diretti. Traendo spunto dalla lettura della
determina n. 309 del 22 ottobre 2014 apprendiamo che in occasione del
cinquantesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto quale patrono
d’Europa, l’amministrazione ha inteso porre un sentito omaggio all’alta immagine del
Santo Patrono attraverso un intervento di restauro alla statua posta nella piazza che
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prende il nome dal medesimo, oltre a provvedere all’incisione di una specifica
epigrafe sulle superfici delle lapidi del basamento dalla quale risultino le motivazioni
e i riferimenti relativi al provvedimento di proclamazione emesso da Papa Paolo VI
Fin qui, nulla da dire, non fosse altro che tale intervento e’ stato commissionato,
attraverso affidamento diretto per l’appunto, alla Ditta F.lli Sensi Marmi di Norcia.
Magari ci sbagliamo (chiunque potesse chiarirci meglio l’argomento e’ ben accetto) ma
la suddetta ditta non e’ l’azienda di famiglia dell’assessore e vice sindaco Cristina
Sensi?!
Ma andiamo con ordine, cosa sono gli affidamenti diretti? Sono incarichi con carattere
d’eccezionalita’ ed urgenza dati senza gara da un ente ad un’azienda per svolgere un
lavoro il cui intervento complessivo non sia superiore a 40.000,00 euro.
Siamo consapevoli che non e’ di certo una colpa avere parenti in politica e in
pubbliche amministrazioni o solo perche’ esista un vincolo tra le parti si debba
necessariamente pensar male, pero’…
A ben vedere la normativa e’ abbastanza chiara, o meglio, lo sarebbe! Pur non
svolgendo da tempo compiti di natura gestionale e quindi non avendo sulla carta
alcuna competenza ne’ potere di assegnare incarichi o affidare lavori servizi o
forniture, gli amministratori pubblici debbono astenersi dal prendere parte alla
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini fino al quarto grado (art. 78 del testo unico 267/2000).
Ricordiamo altresi’ che l’omissione del dovere di astensione (laddove si concretizzi)
insieme ad altri elementi soggettivi ed oggettivi, integra il reato di abuso d’ ufficio
previsto tra i delitti contro la pubblica amministrazione dal nostro codice penale e
sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 323 c.p.)
In conclusione ci auguriamo per il futuro che tra gli elementi soggettivi ed oggettivi
l’amministrazione Alemanno voglia contemplare anche l’opportunita’ di fugare ogni
ragionevole dubbio dalle menti degli amministrati i cui “sesti sensi” sono sempre piu’
fortemente sviluppati.

Nuova Norcia
“Liberta’ e’ partecipazione”

Allegati
Determina n. 309 del 22-10-2014